Rinnovo del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 - Principali novità
Parti stipulanti il CCNL
Associazione delle Agenzie di somministrazione – ASSOLAVORO
e
C.G.I.L.- C.I.S.L.- U.I.L.- C.G.I.L.NIdiL- ALAI C.I.S.L.- U.I.L
Introduzione
Il 24 luglio scorso è stato firmato il nuovo contratto collettivo dei lavoratori “interinali” ovvero dei lavoratori somministrati.
Le novità in esso contenute non sono poche. Anzi ad un’attenta lettura possiamo ben dire che le novità sono molte.
Il nuovo contratto collettivo, infatti, cambia filosofia ispiratrice. L’evoluzione dei tempi e la maturazione complessiva che il lavoro somministrato ha avuto dall’ultimo contratto collettivo (stipulato ancora all’epoca del lavoro interinale ex L. 196/97) ha imposto un profonda rivisitazione degli istituti giuridici riconosciuti ai lavoratori.
In questo senso, non solo è stato rivisto l’intero impianto del contratto di lavoro, ma altresì sono state ampliate le garanzie dei lavoratori.
Decorrenza e durata
Il contratto è entrato in vigore dalla data di sottoscrizione, quindi il 24 luglio 2008, fatta eccezione per quegli istituti per i quali siano previste, in forma esplicita o meno, decorrenze diverse.
Il contratto ha durata quadriennale, salvo modifiche introdotte dalla riforma del modello contrattuale in queste settimane in discussione tra le Parti Sociali a livello Confederale che, in ogni caso, dovranno essere discusse tra le Parti stipulanti.
Le disposizioni avranno vigore con la seguente decorrenza:
- 24 luglio 2008 (maggior parte delle norme);
- 1 novembre 2008;
- 1 gennaio 2009.
Gli istituti delle proroghe (art. 42), trasformazioni (art. 43), periodo di prova (art. 28) e penalità di risoluzione anticipata (art. 31), entreranno in vigore al 1° novembre 2008.
In materia di decorrenza va evidenziato che, per esplicita previsione contrattuale, le nuove modalità di calcolo del trattamento retributivo (art. 26) saranno applicate ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2009 (art. 26, comma 18).
In ogni caso, per i rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2008, e retribuiti ancora con l’attuale sistema di calcolo, è ammesso un ulteriore periodo di adeguamento che non può superare il 28 febbraio 2009.
A far data dal 1° marzo p.v. tutti i rapporti di lavoro dovranno essere retribuiti sulla base del nuovo sistema di calcolo.
Sistemi di relazioni Sindacali
Art. 1 - Diritto di informazione
Le ApL si impegnano a dare informazione, alle sole Oo.Ss. firmatarie del presente Contratto, della stipulazione dei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a 20 lavoratori. Tale informazione verrà fornita entro il termine di 5 giorni dalla stipulazione del contratto di somministrazione.
Decorrenza: occorre attendere che EBITEMP (cosi come previsto anche dal comma 6 del CCNL) appronti un programma informatico per la gestione di tali informazioni. Nelle more della realizzazione del suddetto sistema gestionale valgono le previgenti disposizioni contrattuali.
Art 10 - EBITEMP
Le parti concordano che le prestazioni generali erogate dall’ente riguardano:
- misure di sostegno alla maternità ;
- misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni a tempo indeterminato;
- misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
Decorrenza: occorre attendere la necessaria attivazione della tecnostruttura dell’Ente al fine di prevedere le nuove procedure e modalità operative. Nelle more della realizzazione delle procedure valgono le previgenti disposizioni contrattuali.
Art. 12 - Maternità
Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell'arco del primi 180 giorni della stessa, e alle quali non spetti l'indennità relativa alla maternità obbligatoria, è corrisposta una indennità una tantum di 1400 euro a carico di EBITEMP.
Decorrenza: occorre attendere i necessari adempimenti previsti a carico di EBITEMP.
Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla APL, entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell'eventuale periodo di astensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività svolte.
Decorrenza: 24 luglio 2008
In caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure di politiche attive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al reddito.
Decorrenza: in attesa di in informazioni da ASSOLAVORO
Art. 14 - Diritto allo studio e alla formazione
I lavoratori in somministrazione con sei mesi di anzianità di lavoro hanno diritto ad un congedo retribuito per la partecipazione a corsi di formazione professionale promossi dalle agenzie o da strutture pubbliche. L'accesso alla formazione avviene attraverso l'utilizza di voucher formativi secondo le modalità stabilite da FORMATEMP.
Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell'avviamento in missione sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall'ApL, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento.
I lavoratori che partecipano a corsi di formazione autorizzati da FORMATEMP possono beneficiare, per i relativi periodi, secondo quanto previsto nell'allegato n. 3, di misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a carico, rispettivamente, di FORMATEMP ed EBITEMP, a condizione che abbiano svolto complessivamente almeno sei mesi di missione nell'arco degli ultimi 12. Il computo dei dodici mesi decorre dalla data di inizio della prima missione.
Decorrenza: 24 luglio 2008
Art. 15 - Previdenza integrativa
Le parti concordano l'attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa alimentato con il contributo del lavoratore, della Apl e sostenuto dalla bilateralità.
Decorrenza: l'attivazione effettiva del fondo si determinerà solo alI'esaurimento di una complessa attività istruttoria effettuata dalla COVIP che potrà rilasciare al fondo l’autorizzazione ad operare. Fino a tale data la gestione amministrativa della destinazione del TFR resta invariata.
Diritti Sindacali.
Art. 16 - Sistema di rappresentanza unitario specifico per lavoratori in somministrazione Rappresentante Nazionale di Aqenzia
La rappresentanza nazionale di Agenzia è composta da un numero di rappresentanti in funzione del numero dei dipendenti somministrati così articolato:
- 3 per agenzie con numero di lavoratori equivalenti full time superiore a 2.000 e fino a 6.999
- 6 per agenzie con numero di lavoratori equivalenti full time da 7.000 a 27.999
- 9 per agenzie con numero di lavoratori equivalenti full time superiore a 28.000
Le rappresentanze nazionali di agenzia svolgono, unitamente alle proprie organizzazioni, le attività negoziali proprie relative agli interventi nei confronti della medesima Agenzia di Somministrazione per l'applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l'applicazione dei diritti sindacali in generale.
Decorrenza: 24 luglio 2008
II datore di lavoro e obbligato a fornire, sia alle rappresentanze nazionali di agenzia che alle organizzazioni sindacali del lavoratori le informazioni e a garantire la consultazione per le notizie che riguardano, in particolare:
- l'evoluzione recente e probabile dell'attività di impresa e della situazione economica;
- la situazione, la struttura e l’evoluzione probabile dell'occupazione anche con riferimento alle procedure previste per la trasformazione a tempo indeterminato, nell'ambito dell'agenzia e le eventuali misure anticipatrici previste in caso di minaccia per I'occupazione;
- le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro (comprese quelle previste in materia di trasferimenti e licenziamenti).
Decorrenza: si attendono le indicazioni delle Oo.Ss.
Rappresentante Sindacale in Azienda
Il rappresentante sindacale in azienda viene eletto o nominato tra i lavoratori in somministrazione operanti in una impresa utilizzatrice.
Nelle aziende utilizzatrici che impiegano almeno 20 lavoratori in somministrazione contemporaneamente per più di 3 mesi, anche di ApL diverse, le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie possono organizzare elezioni di rappresentanti dei lavoratori nella misura di 1 rappresentante per ogni 20 lavoratori in somministrazione.
ll rappresentante sindacale in azienda ha compiti di intervento nei confronti delle ApL operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo territorio e con i delegati nazionali di Agenzia. A tal fine, le Agenzie forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Ccnl informazioni sul numero delle aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza contemporanea di almeno 20 lavoratori in somministrazione per più di 3 mesi.
Decorrenza: 24 luglio 2008
Art. 19 - Bacheche
Le ApL mettono a disposizione delle rappresentanze di cui all’art. 16, comma 1 e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie, bacheche per l'informazione sindacale, in ogni sede e filiale, in luogo facilmente accessibile. Verranno altresì messe a disposizione, entro il 1 settembre 2008, bacheche sindacali elettroniche sul siti delle ApL in aggiunta a quelle predisposte in ogni filiale.
Decorrenza: attendiamo la predisposizione della bacheca sindacale elettronica da parte di EBITEMP.
Art. 20 - Contributi sindacali
L'ApL provvede alla trattenuta del contributo associativo sindacale, ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante una lettera di delega sottoscritta, indicante l'organizzazione sindacale beneficiaria e l'ammontare del contributo pari allo 0,80% sulla retribuzione netta escludendogli assegni familiari e Tfr. (vedi allegato 8 — modello di delega sindacale).
Decorrenza: 24 luglio 2008
Le Agenzie di Somministrazione si impegnano ad inviare mensilmente alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto l'elenco dei lavoratori a cui è stata operata la trattenuta della quota sindacale. A tal fine le ApL e le organizzazioni sindacali dei lavoratori si avvarranno del sistema gestionale informatico.
Decorrenza: non operativo, in attesa dell'implementazione del sistema gestionale informatico.
Sicurezza sul lavoro
Art. 21 - Igiene e Sicurezza del lavoro
In conformità a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni:
- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sul nominativo del responsabile del lavoratori per la sicurezza (RLS);
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione del luoghi di lavoro;
- sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale;
- sui nominativi del lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- del medico competente ove presente.
Decorrenza: 24 luglio 2008
Ad ogni nuova missione o lettera di incarico le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione una nota informativa che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere realizzata della Commissione Paritetica Nazionale per I’igiene e la Sicurezza sul Lavoro.
Decorrenza: Attendiamo che la Commissione Paritetica Nazionale per l'Igiene e la Sicurezza sul Lavoro ci comunichi tale nota informativa, nelle more rispettiamo la previgente disciplina.
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall' art. 4,comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
La mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.
A tale scopo iI lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla ApL e all'utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa. Qualora nell'arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della violazione, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata R/R. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell'onere a carico dell'utilizzatore.
Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore dall'ApL con le previste modalità di erogazione.
Decorrenza: 24 luglio 2008
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 22 Assunzione a tempo determinato
L'assunzione deve risultare da atto scritto, essere formalizzata nel contratto di lavoro in somministrazione e deve contenere i seguenti requisiti:
- l’eventuale previsione della penalità massima di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rapportata alla durata della missione residua.
- l'indicazione del contratto integrativo di secondo livello, ove esistente.
Decorrenza: 24 luglio 2008
Art. 23 Assunzione a tempo indeterminato
La lettera di assegnazione, per ogni singola missione, deve contenere:
- il riferimento al Ccnl applicato e al contratto integrativo di secondo livello, ove esistente;
- la data di inizio e il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, ferma restando la possibilità di variare l'assegnazione del lavoratore ad altra missione prima della scadenza del termine;
Decorrenza: 24 luglio 2008
L’ApL, nel caso in cui non possa più mantenere alle proprie dipendenze il/i lavoratore/i assunto/i a tempo indeterminato per mancanza di occasioni di lavoro, con una anzianità di servizio del lavoratore/i interessato/i di almeno 30 settimane, comprensive di eventuali periodi di disponibilità, è tenuta ad informare preventivamente le rappresentanze sindacali nazionali d'agenzia nonchè le organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale e/o nazionale e a promuovere, nell'arco di 15 giorni, tramite un incontro con le stesse, l'attivazione della procedura di confronto sindacale.
Tale procedura, volta a favorire nuove opportunità di lavoro, è finalizzata alla definizione di un accordo per la promozione di politiche attive per percorsi di riqualificazione e continuità occupazionale, per una durata di 6 mesi, o 7 mesi per i lavoratori con più' di 50 anni di età.
Ai lavoratori interessati verrà corrisposta, per tutta la durata dei suddetti periodi, l'indennità di disponibilità.
Gli oneri relativi al pagamento della indennità saranno coperti per il 60% a carico dell'Agenzia e per il restante 40% dalla gestione bilaterale attribuita all'Ente Bilaterale per l'Integrazione al Reddito e la Formazione (EBIREF).
In caso di accordo sindacale intervenuto nell'arco dei primi 3 mesi I'onere, a far data dall’inizio della procedura, viene ripartito per il 40% a carico dell’Agenzia e per il restante 60% dalla gestione bilaterale attribuita all'Ente Bilaterale per l'Integrazione al Reddito e la Formazione (EBIREF).
Al termine di detto periodo, permanendo lo stato di inoccupabilità, l'ApL potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo con pagamento dell’indennità di mancato preavviso.
Copia dell'accordo dovrà essere consegnata ai lavoratori e a EBIREF.
Decorrenza: 24 luglio 2008
Art. 24 - Trattamento retributivo
La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive:
orario sett. aziendale x 52
-----------------------------------
12
La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula:
Retribuzione mensile
-----------------------------
divisore orario mensile
I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventualmente, di secondo livello; al lavoratore dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario ridotto, vigenti nell’azienda utilizzatrice.
I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile ( es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.
Premi di produzione: I premi di produzione di qualsiasi natura non collegati a risultati e/o obiettivi aziendali sono erogati in rapporto alla durata della missione.
I premi di risultato sono erogati in base ad un importo che faccia riferimento all’ultimo PDR effettivamente e complessivamente erogato dall'utilizzatore rapportato alla durata della missione, salvo esplicita esclusione contrattuale prevista per i rapporti a tempo determinato o in somministrazione.
TFR:Per quel che riguarda la maturazione dei ratei di TFR, fermo restando le previsioni di legge, solo in caso di missioni di durata inferiore a 15 giorni, qualora fosse riattivata una ulteriore missione nell'arco di 30 giorni a far data dalla cessazione della prima, i giorni di missione si sommano qualora utili alla maturazione di un rateo di TFR.
Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento.
Il computo relativo all'ammontare del rateo dovrà essere effettuato con la retribuzione in atto nella seconda missione.
In caso di successione di due contratti, dove il primo termina il giorno antecedente una o più festività e il secondo inizia il primo giorno lavorativo successivo alla stessa/e i due contratti, ai soli fini del pagamento di tale o tali festività, si considerano continuativi.
Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento.
Decorrenza: operativo dai rapporti di lavoro attivati dal 1 gennaio 2009. Per i rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2008, operativo dal 1 marzo 2009.
Art. 27 - Disponibilità
l lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dall'ApL e hanno diritto a percepire, a titolo di indennità mensile di disponibilità, la somma di 700 (settecento) euro al lordo delle ritenute di legge, comprensiva del tfr; tale indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso I'ApL.
Decorrenza: 24 Iuglio 2008
Art. 28 - Periodo di prova
Lavoratori a tempo determinato: E’ consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova.
Decorrenza: 1 novembre 2008
Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione.
In ogni caso il periodo di prova non puo’ essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonchè a 13 per quelle superiori a 6 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova.
Le frazioni inferiore a 15 giorni si arrotondano all'unita superiore.
Decorrenza: 1 novembre 2008
Art. 31 - Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a tempo determinato
In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore, rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, viene stabilita una penalità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di 7 giorni per il gruppo C, di 10 giorni per il gruppo B e 20 giorni per il gruppo A. Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non vie
Art. 32 - Trattamento economico di malattia
Per i lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, le indennità Inps vengono anticipate dall'Agenzia unitamente alle integrazioni previste nei commi precedenti.
Decorrenza: in attesa di chiarimenti da parte dell'INPS
Art. 35 - Obblighi del lavoratore in caso di malattia
Il lavoratore, non oltre il terzo giorno di calendario, deve consegnare o far pervenire alla Agenzia di Somministrazione il certificato medico, anticipandolo anche per mezzo fax con obbligo di presentazione del certificato originate in un momento successivo, attestante l'effettivo stato d’infermità comportante l'incapacità lavorativa. Ai fini della concessione delle indennità e del suo anticipo da parte dell’ApL l’originale dovrà prevenire entro la fine del mese.
Decorrenza: 1 novembre 2008
Art. 37 - Trattamento economico di infortunio
In presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di infortunio le indennità Inail vengono anticipate dall’Agenzia.
L’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’Inail non corrisponde, per qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla legge.
Decorrenza: in attesa di chiarimenti da parte dell'INAIL
Art. 41 Affiancamento in caso di sostituzione di lavoratori assenti
AI fine di consentire il trasferimento di informazioni utili a permettere un corretto e proficuo avvicendamento tra il lavoratore sostituito e il sostituto è consentito anticipare l'assunzione del lavoratore in somministrazione per un periodo di 30 giorni, fermo restando quanto previsto nel contratto collettivo dell'utilizzatore. Altresì è possibile posticipare la cessazione del rapporto del sostituto rispetto alla data prevista fino a 30 giorni.
Decorrenza: 24 luglio 2008
Art. 42 - Proroghe
La materia delle proroghe è di esclusiva competenza del presente Contratto CoIlettivo.
Con riferimento al dettato previsto all'art. 22, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 276/03, il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell'arco di 36 mesi.
Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l'intero periodo si configura come un'unica missione.
Qualora, nell'ambito della medesima somministrazione del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, vengono utilizzate al massimo due proroghe nell'arco dei primi 24 mesi comprensivi del periodo iniziale, le proroghe residue, in deroga a quanto previsto al comma precedente, potranno prevedere il raggiungimento di una durata complessiva del contratto fino a 42 mesi.
II periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore e, ai soli fini probatori, deve essere formalizzato con atto scritto. Le proroghe sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze ma il supermento del limite temporale di 36 o 42 mesi attribuisce il diritto del lavoratore alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Decorrenza: 1 novembre 2008, anche per i contratti in corso
Art. 43 - Trasformazione del contratto a tempo indeterminato
Qualora l'assunzione a tempo indeterminato avvenga ab initio o nell'arco dei primi 21 mesi di lavoro, alle APL sarà riconosciuto un contributo pari ad 1/3 dell'indennità di disponibilità per 3 mesi in ragione di anno e fino alla concorrenza del 42 mesi di anzianità previsti nel successivo punto.
Decorrenza: 24 luglio 2008
Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato ha diritto ad essere assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato dalla Agenzia di Somministrazione qualora abbia prestato attività lavorativa anche presso diverse imprese utilizzatrici, in esecuzione di due o più contratti di lavoro in somministrazione stipulati con la medesima Agenzia, per un periodo complessivo pari a 42 mesi anche non consecutivi.
Ai fini del computo dei 42 mesi, di cui al primo comma, sono considerati utili:
- i periodi di infortunio coperti da prestazioni Ebitemp e dallo stesso certificati;
- i periodi di congedo obbligatorio per maternità, fino ad un massimo di 5 mesi, anche nel caso di cessazione del contratto di lavoro durante tale periodo;
- il periodo di formazione propedeutico all'avvio in missione;
- tutti periodi di non lavoro tra una missione e l'altra con le stesse mansioni presso lo stesso utilizzatore, fino ad un massimo di 40 giorni, in occasione di periodi coincidenti con i periodi convenzionali di ferie o festività;
- il periodo di formazione per aggiornamento professionale, riqualificazione o reinserimento a seguito della impossibilità di avviamento al lavoro conseguente alla richiesta di precedenza in caso di maternità.
Nel caso in cui il lavoratore presti attività di lavoro in favore della stessa Agenzia di Somministrazione, in esecuzione di un unico contratto di somministrazione eventualmente prorogato con la stessa impresa utilizzatrice, il periodo di 42 mesi, di cui al primo comma, è ridotto a 36 mesi.
Decorrenza: 1 novembre 2008
La disposizione si applica anche nel caso in cui lavoratore presti attività di lavoro in favore della stessa Agenzia, in esecuzione di diversi contratti di somministrazione con la stessa impresa utilizzatrice, ove i contratti siano rinnovati senza interruzione tra l'uno e I'altro e prevedano le stesse mansioni.
Norma transitoria: In fase di prima applicazione saranno riconosciuti utili, ai fini del computo delle anzianità di servizio necessarie per la trasformazione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro svolti presso la medesima agenzia sino a un massimo di 6 mesi, negli ultimi 12 antecedenti la data di entrata in vigore del Ccnl.
Allo scadere dei 36 o 42 mesi come sopra definiti la ApL propone al lavoratore la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato recapitando tale proposta per raccomandata R/R all'ultimo domicilio conosciuto, nel caso di impossibilità di consegna brevi manu in modo tempestivo e comunque non oltre i 15 giorni. La mancata accettazione della proposta di assunzione da parte del lavoratore, nell’arco dei 30 giorni dalla pervenuta comunicazione, comporta la decadenza dal diritto alla nuova assunzione a tempo indeterminato.
In caso di mancata comunicazione da parte della ApL, al lavoratore che eserciti suo diritto alla trasformazione nel nuovo contratto a tempo indeterminato nell'arco dei 90 giorni successivi alla scadenza dei termini, il contratto a tempo indeterminato è attivato a far data dal giorno successivo alla scadenza dei 36 o 42 mesi, con diritto alla erogazione della indennità di disponibilità per il periodo intercorso qualora non lavorato.
Il rifiuto dell'assunzione da parte del lavoratore comporta la decadenza del diritto stesso.
Ove tra un contratto di lavoro ed il successivo con la stessa Agenzia di Somministrazione intercorra un periodo di non lavoro pari a 12 mesi continuativi, ed il lavoratore abbia rifiutato una proposta di lavoro congrua, i periodi di lavoro già maturati, utili al computo della stabilizzazione, sono azzerati e il computo successivo ripartirà con il nuovo contratto.
Ai fini del precedente comma le parti concordano che per proposta congrua si intende I'offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di tale requisito, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia relativa ad un inquadramento in un livello retributivo non inferiore al 10 o 15% rispetto alla media relativa ai tre migliori trattamenti retributivi percepiti nelle missioni svolte nei 12 mesi precedenti, e che sia in un luogo distante non più di 50 Km o comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.
In caso di assunzione da parte dell'Agenzia di Somministrazione, ai sensi dei commi che precedono, il lavoratore non potrà essere licenziato per un periodo di 12 mesi successive all'assunzione stessa, salvo il caso in cui il lavoratore rifiuti la proposta di una missione congrua, come definita nel precedente comma 9.
In ogni caso il lavoratore potrà essere licenziato ove ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.
Decorrenza: 1 novembre 2008
Art. 46 - Diffusione del contratto
Le parti convengono che copia del contratto sarà fornita a ogni lavoratore in carica e successivamente a ogni lavoratore nella prima missione. A tal fine si procederà alla stampa periodica dello stesso con i relativi costi a carico della bilateralità.
Decorrenza: dal momento del ricevimento della stampa del CCNL a cura di EBITEMP
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